“Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, relativamente al ricorso presentato il 5 agosto dalla società Juventus F.C. S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 7/CSA 2015/2016, con cui, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, è stata comminata alla società la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, oltre l’ammenda pari ad € 30.000, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C. – Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26/4/2015: ritenuta d’ufficio la sussistenza, nel caso di specie, di profili di rilevanza e di principio tali da determinare la pronuncia delle Sezioni Unite, in relazione alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano dell’ordinamento sportivo; preso atto della complessità della questione proposta; considerata la necessità di disporre d’ufficio un approfondimento istruttorio su elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione e riguardanti lo svolgimento dei fatti, la dinamica e il presunto autore del gesto violento; considerato che la prima giornata di Campionato di Calcio di Serie A è fissata in data 22-23 agosto 2015 e che l’impossibilità di una ravvicinata trattazione del merito, per le suesposte ragioni, fa sì che le situazioni subiettive della società ricorrente possano subire pregiudizio in ragione della decorrenza del termine; ritenuto, pertanto, che ricorrono sufficienti giustificazioni circa la sussistenza di caso di particolare gravità ed urgenza, ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare; ha sospeso l’esecuzione della decisione impugnata fino al 3 settembre 2015 e ha fissato l’udienza per l’esame della sospensiva e del merito al 3 settembre 2015, ore 10.30, dinanzi alle Sezioni Unite.
fonte – TMW